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Tassazione

Come comportarsi riguardo la tassazione degli interessi derivanti dalle piattaforma lending crowdfunding peer-to-peer

L’Agenzia delle Entrate si è espressa con “Risposta.168/E del 2020” in merito a quelle società gestori di piattaforme online peer-to-peer lending che operano in qualità di agente di un istituto di pagamento, ma che non rivestono la qualifica di intermediario finanziario iscritto all’albo ai sensi dell’articolo 106 del TUB e neanche quella di istituto di pagamento ai sensi dell’articolo 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d’Italia. Bridge Asset, essendo agente di un istituto di pagamento, non può operare come sostituto d’imposta né applicare la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% sugli interessi quindi nel nostro caso la società proponente si occuperà di svolgere la funzione di sostituto d’imposta. Non essendo una tassazione definitiva è soggetta a un conguaglio fiscale quindi il nostro consiglio è di verificare con un vostro consulente di fiducia, la vostra personale posizione fiscale.

A seguito di quanto detto le norme e la prassi impongono i seguenti comportamenti prudenziali, in attesa di novità legislative o di ulteriori interventi di prassi o giurisprudenziali:

Interessi percepiti da Persone Fisiche residenti in Italia

Gli interessi percepiti da Persone Fisiche residenti in Italia, per prestiti effettuati a terzi tramite raccolta Peer-to-Peer organizzata da piattaforme di crowdfunding residenti in Italia, non qualificate come intermediari finanziari o come istituti di pagamento ai sensi della Legge bancaria, anche se considerate agenti di pagamento di piattaforme estere, che non abbiano in Italia una stabile organizzazione o che non abbiano nominato un intermediario autorizzato ai sensi della legge bancaria domestica, sono:

  1. Soggetti a tassazione ordinaria progressiva Irpef (da 23% a 43%);
  2. Soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto 26% , ove il sostituto d’imposta è il proponente;
  3. Soggetti all’obbligo di dichiarazione dei redditi (Quadro RL – sez. I-A – rigo RL2, codice “1” e nella colonna 3 le ritenute del 26% qualora operate).

Inoltre, poiché gli investitori stipulano un contratto per l’apertura di un conto di pagamento con un istituto di pagamento estero, questi ultimi sono:

  1. Soggetti ad obblighi monitoraggio (Quadro RW);
  2. Non soggetti all’obbligo di pagamento I.VA.F.E. 0,2% (Rm n. 56/E del 2020)

Non avendo natura di conto corrente, ma di altri strumenti finanziari, devono essere dichiarati nel Quadro RW sempre, per qualsiasi importo, senza alcun limite di esonero.

Interessi percepiti da Persone Giuridiche residenti in Italia

Gli interessi percepiti da Persone Giuridiche residenti in Italia, per prestiti effettuati a terzi tramite raccolta Peer-to-Peer organizzata da piattaforme di crowdfunding residenti in Italia, non qualificate come intermediari finanziari o come istituti di pagamento ai sensi della Legge bancaria, anche se considerate agenti di pagamento di piattaforme estere, che non abbiano in Italia una stabile organizzazione o che non abbiano nominato un intermediario autorizzato ai sensi della legge bancaria domestica, sono:

  1. Soggetti a tassazione Ires (24%);
  2. Non Soggetti a ritenuta alla fonte 26%, né a titolo di acconto, né a titolo d’imposta, perché il reddito maturato non è considerato di capitale ma d’impresa e deve essere riportato nel conto economico come ricavo finanziario;
  3. Soggetti all’obbligo di dichiarazione dei redditi (Quadro RF – Redditi d’Impresa).

Inoltre, anche se gli investitori stipulano un contratto per l’apertura di un conto di pagamento con un istituto di pagamento estero, questi ultimi sono:

  1. Non Soggetti ad obblighi di monitoraggio (Quadro RW);
  2. Non soggetti all’obbligo di pagamento I.VA.F.E. 0,2% (Rm n. 56/E del 2020

Le attività d’impresa sono escluse dai soggetti obbligati al monitoraggio dal Dl n. 167/90 che si applica solo alle persone fisiche, alle società semplici ed a tutti gli enti non commerciali.

Interessi percepiti da soggetti Residenti all’Estero

Gli interessi percepiti da Persone Fisiche o Giuridiche residenti all’Estero, per prestiti effettuati a terzi tramite raccolta Peer-to-Peer organizzata da piattaforme di crowdfunding residenti in Italia, non qualificate come intermediari finanziari o come istituti di pagamento ai sensi della Legge bancaria, anche se considerate agenti di pagamento di piattaforme estere, che non abbiano in Italia una stabile organizzazione o che non abbiano nominato un intermediario autorizzato ai sensi della legge bancaria domestica, sono:

  1. Non Soggetti ad imposizione diretta in Italia;
  2. Soggetti a ritenuta alla fonte 26% a titolo di imposta per non residenti, salvo che il soggetto estero non richieda l’applicazione della ritenuta convenzionale, qualora esista Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia ed il Paese di residenza dell’investitore, ovviamente sempre a carico del sostituto italiano ovvero del proponente;
  3. Non Soggetti all’obbligo di dichiarazione dei redditi.

Inoltre, anche se gli investitori stipulano un contratto per l’apertura di un conto di pagamento con un istituto di pagamento estero, questi ultimi sono:

  1. Non Soggetti ad obblighi monitoraggio (Quadro RW);
  2. Non soggetti all’obbligo di pagamento I.VA.F.E. 0,2% (Rm n. 56/E del 2020)

I soggetti non residenti in Italia sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio dal Dl n. 167/90 che si applica solo alle persone fisiche, alle società semplici ed a tutti gli enti non commerciali italiani. Occorre prestare particolare attenzione alle seguenti situazioni:

  1. cittadini italiani residenti all’estero in Paesi a Fiscalità Privilegiata
  2. delle società residenti all’estero sottoposte alla presunzione di esterovestizione.

In caso di convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Paese estero di residenza dell’investitore, esiste modulistica specifica da fornire con opportune certificazioni da parte delle autorità fiscali estere. Quest’ultima consentirà di applicare agli interessi la ritenuta convenzionale, in modo che il sostituto d’imposta, cioè soggetto proponente, possa predisporre un apposita documentazione per dimostrare alle autorità fiscali italiane il motivo dell’applicazione della ritenuta ridotta, ai non residenti.

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